A difesa dell’ambiente: la legge sui sacchetti biodegradabili e compostabili.

A difesa dell’ambiente: la legge sui sacchetti biodegradabili e compostabili.

Sacchetti biodegrabadili: dettagli della legge.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 la legge ha riconfigurato vecchi e nuovi obblighi in tema di utilizzo dei sacchetti per l’asporto delle merci dai negozi di vendita.

Le nuove disposizioni riguardano tanto le buste di carta che quelle di plastica di grosse e medie dimensioni che vengono utilizzate per impacchettare – per esempio – i capi di vestiario, quanto le buste di plastica “leggere”, utilizzate per il trasporto di merci alimentari dalla cassa del negozio sino a casa, e quelle “ultraleggere”, prescritte per il primo confezionamento di prodotti alimentari sfusi (ortofrutta ed alimenti non umidi).

La maggior parte dei “media”, però, ha focalizzato l’interesse comune della gente quasi esclusivamente sulle disposizioni che disciplinano l’utilizzo dei sacchetti di plastica ultraleggeri, evidenziando al riguardo l’obbligo dei negozianti di generi alimentari di utilizzare necessariamente buste ultraleggere di determinate caratteristiche realizzative e di addebitarne il costo agli acquirenti, con separato addebito negli scontrini di pagamento.

Perché – ci si è chiesto – questo nuovo balzello che, oltretutto in considerazione della sua tenuità, ben avrebbe potuto essere sopportato dal venditore?

In effetti, come ha ben messo in evidenza una stampa più qualificata e la pubblicistica di settore, si tratta di un discorso molto complesso sia a livello propriamente tecnico che giuridico, un discorso alla cui comprensione – oltretutto – la gente comune non è disposta a sacrificare molto del proprio tempo, ritenendo che si tratti, in ogni caso, di argomenti “de minimis”.

Questa scarsa considerazione dell’argomento non ha alcuna ragione giustificatrice, tanto in relazione all’obbligo in sé di utilizzare buste ultraleggere per il primo confezionamento di prodotti alimentari sfusi, quanto per il diverso e correlato obbligo di addebitarne i costi agli acquirenti.

Entrambi gli obblighi sono a tutela dell’ambiente e della salute delle persone:

  1. le buste ultraleggere sono compostabili, ovverosia biodegradabili in tempi relativamente brevi e senza rischi di contaminazione per l’ambiente o per la salute delle persone. Infatti non ogni plastica può venire a contatto con gli alimenti senza rischi di contaminazione per gli alimenti stessi, né ogni procedimento di biodegrabilità forzata che si realizza in fase di smaltimento dei rifiuti è indifferentemente senza rischi di contaminazione per l’ambiente stesso
  2. l’addebito del costo delle buste compostabili agli acquirenti, senza possibilità che i venditori se ne facciano essi stessi carico, serve per ricordare costantemente agli acquirenti che in ogni caso anche l’utilizzo di buste compostabili ha dei costi di smaltimento, comporta comunque un certo grado di inquinamento dell’ambiente, a difesa dell’ambiente e della nostra salute deve consigliare l’uso parsimonioso e lo smaltimento oculato di ogni tipologia di imballaggio.

Gli obiettivi di questa specie di “moral suasion”, mirante a conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica, sono del resto dichiarati espressamente dalla stessa legge di disciplina della materia (D. Lgs. 3/04/2006 n. 152, Norme in materia ambientale), la quale

–        vieta la commercializzazione di “buste leggere” che non presentano determinate caratteristiche tecniche di loro spessore e confezionamento in relazione all’uso cui sono destinate (art. 226-bis del Codice dell’Ambiente)

–        dichiara di voler avviare una progressiva riduzione della commercializzazione delle stesse borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi determinate caratteristiche (art. 226-ter del Codice dell’Ambiente)

–        a riguardo dell’una e dell’altra tipologia di buste di platica stabilisce che “non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite” (artt. 226-bis ed art. 226-ter del Codice dell’Ambiente).

Un Consumatore

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